Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche (quindi al momento tutta l’Italia tranne Puglia, Calabria, Basilicata, Valle d’Aosta e Sardegna). Inoltre, a chi sarà munito di certificazione verde COVID-19 (green pass) sarà possibile spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni, e anche per ragioni diverse dalle esigenze lavorative e di necessità (in quest’ultimo caso, basta l’autocertificazione). Come funziona la certificazione verde COVID-19? Ecco, in parole semplici, che cosa prevede l’articolo 9 del “Decreto Riaperture” che ha istituito la certificazione.

Che cosa viene certificato?

La certificazione verde viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:

  1. l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  2. l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento;
  3. l’effettuazione di test rapido o molecolare (tampone) con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 attesta l'avvenuta vaccinazione o la guarigione entro i sei mesi precedenti o l'esecuzione di un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

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Quanto dura la certificazione verde COVID-19?

Dipende da che cosa certifica:

  1. nel caso della vaccinazione, ha validità di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. quando certificata l’avvenuta guarigione, ha validità 6 mesi dalla data indicata nel documento come avvenuta guarigione/termine dell’isolamento;
  3. se certifica l’esito negativo del tampone, ha validità per 48 ore dall’esecuzione del test (dal prelievo del materiale biologico).

Come richiederla

È sempre l’interessato (il viaggiatore potenziale!) a dover fare richiesta della certificazione verde COVID-19:

  • al soggetto che ha effettuato la vaccinazione;
  • alla struttura che lo ha ricoverato o al medico curante/pediatra che ha disposto la fine dell’isolamento;
  • alla struttura sanitaria, alla farmacia o al medico/pediatra che ha effettuato il tampone.

La certificazione viene emessa in formato cartaceo e digitale e, quando attesta vaccinazione o guarigione, è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

È sempre l'interessato (il viaggiatore potenziale!) a dover fare richiesta della certificazione verde COVID-19.

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Vaccinazioni e guarigioni prima del 23 aprile

Per le vaccinazioni completate prima del 23 aprile, gli interessati possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che li ha vaccinati oppure alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura.

Le certificazioni di guarigione rilasciate prima del 23 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, a meno che non si torni nuovamente positivi al SARS-CoV-2: in questo caso la certificazione verde perde la sua validità.

E il Certificato Verde Digitale europeo?

La certificazione verde COVID-19 vale sul territorio nazionale e sarà applicata fino a quando non diventerà operativo il Certificato Verde Digitale europeo, per il quale non ci sono ancora notizie ufficiali.

Queste per ora le indicazioni ufficiali, ma ci si aspettano chiarimenti e indicazioni operative nelle prossime settimane.